Il Garante della Privacy ha ritenuto opportuno stabilire maggiore garanzie per chi è iscritto a social network dedicati alla salute, partecipa a blog e a forum di discussione o segue siti web che si occupano esclusivamente di tematiche sanitarie. Dal 20 febbraio, questi siti sono tenuti a fornire agli utenti una specifica avvertenza che informi sui rischi di esporre la propria patologia in rete.
Questa novità è stata introdotta delle "Linee guida" per i siti web dedicati alla salute varate dal Garante privacy e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2012.
Le linee-guida riguardano i gestori dei siti web dedicati esclusivamente alla salute (specifici forum e blog, specifiche sezioni di portali che contengono informazioni sanitarie, nonché social network che si occupano di tematiche sulla salute attraverso specifici profili, aperti da soggetti privati con finalità di sensibilizzazione e confronto in tale ambito) in cui si svolge un'attività di carattere meramente divulgativo e conoscitivo, non solo con riferimento alle informazioni e ai commenti che si scambiano gli utenti, ma anche con riferimento ai consigli o alle "consulenze" mediche che vengono dagli stessi richieste.
Pertanto, non rientrano nell'ambito considerato dalle linee-guida i servizi di assistenza sanitaria online e la telemedicina che, con riguardo alla cura della salute, si inquadrano invece nella prestazione medica in senso stretto.
Come riportato dal Comunicato Stampa del Garante per la Protezione dei Dati Personali, in base alle Linee guida, i gestori di siti, blog, forum, social network dedicati a tematiche relative alla salute, che prevedano o meno la registrazione degli utenti, dovranno inserire nella loro home page una specifica "avvertenza di rischio", il cui scopo sarà quello di richiamare l'attenzione sui rischi connessi al fatto di rendersi identificabili sul web in relazione alla propria patologia. E questo anche alla luce della possibilità che tali informazioni possano essere indicizzate dai motori di ricerca generalisti o conosciuti dalla generalità degli utenti Internet e non dai soli iscritti al sito.
L'utente sarà invitato a dare conferma di aver preso visione dell' "avvertenza di rischio" barrando un'apposita casella.
Maggiori indicazioni per i gestori dei siti Web su come comportarsi possono essere rintracciate nelle linee guida.
I testi di Leggi, Bandi e Concorsi qui riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità. Si ricorda che ai sensi di legge l'unico testo avente valore giuridico e che prevale in caso di discordanze è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa. Aspicpsicologia.org, pertanto, non risponde di eventuali incongruenze rispetto ai testi ufficiali dovuti a possibili errori di trasposizione.
Pubblicato il 28/03/2012 alle ore 07:00
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