La recente circolare n. 20/E dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che sono detraibili ai fini IRPEF le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche, anche senza prescrizione medica.
Secondo la definizione di spese sanitarie resa dall’art. 15 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), la detraibilità ai fini IRPEF si riferisce a:
La circolare n. 20/E dell’Agenzia delle Entrate del 13 maggio 2011, avente per oggetto: "IRPEF – Risposte a quesiti", fornisce un chiarimento dedicato alle prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche. Il testo, a pagina 36, riporta:
«Domanda: Nell’elenco delle figure professionali e delle arti ausiliare riconosciute dal Ministero della Salute le figure del medico chirurgo, dell’odontoiatra, del veterinario, dello psicologo - psicoterapeuta e del farmacista sono riportate in una tabella distinta rispetto a quelle indicanti le figure professionali di cui al DM 29 marzo 2001.
Si chiede di sapere se sia corretto ritenere appartenenti alla stessa categoria professionale il medico chirurgo e lo psicologo, con la conseguenza che anche per le prestazioni rese da questi ultimi non sia necessario richiedere la prescrizione medica.
Risposta: Il Ministero della Salute ritiene equiparabili, ai fini che in questa sede interessano, le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all’art. 15, comma ,1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica.»
In conclusione, le spese riferite a prestazioni sanitarie rese da psicoterapeuti e psicologi sono detraibili ai fini IRPEF.
I testi qui riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità. Si ricorda che ai sensi di legge l'unico testo avente valore giuridico e che prevale in caso di discordanze è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa. Aspicpsicologia.org, pertanto, non risponde di eventuali incongruenze rispetto ai testi ufficiali dovuti a possibili errori di trasposizione.
Pubblicato il 14/06/2011 alle ore 09:00
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