Detraibilità spese psi

La recente circolare n. 20/E dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che sono detraibili ai fini IRPEF le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche, anche senza prescrizione medica. 

Definizione di spese sanitarie

Secondo la definizione di spese sanitarie resa dall’art. 15 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), la detraibilità ai fini IRPEF si riferisce a:

  • spese mediche;
  • spese di assistenza specifica;
  • spese chirurgiche;
  • spese di prestazioni specialistiche;
  • spese per protesi dentarie e sanitarie.

Chiarimento per prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche

La circolare n. 20/E dell’Agenzia delle Entrate del 13 maggio 2011, avente per oggetto: "IRPEF – Risposte a quesiti", fornisce un chiarimento dedicato alle prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche. Il testo, a pagina 36, riporta:

«Domanda: Nell’elenco delle figure professionali e delle arti ausiliare riconosciute dal Ministero della Salute le figure del medico chirurgo, dell’odontoiatra, del veterinario, dello psicologo - psicoterapeuta e del farmacista sono riportate in una tabella distinta rispetto a quelle indicanti le figure professionali di cui al DM 29 marzo 2001.

Si chiede di sapere se sia corretto ritenere appartenenti alla stessa categoria professionale il medico chirurgo e lo psicologo, con la conseguenza che anche per le prestazioni rese da questi ultimi non sia necessario richiedere la prescrizione medica.

Risposta: Il Ministero della Salute ritiene equiparabili, ai fini che in questa sede interessano, le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all’art. 15, comma ,1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica.»

In conclusione, le spese riferite a prestazioni sanitarie rese da psicoterapeuti e psicologi sono detraibili ai fini IRPEF.

 

I testi qui riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità. Si ricorda che ai sensi di legge l'unico testo avente valore giuridico e che prevale in caso di discordanze è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa. Aspicpsicologia.org, pertanto, non risponde di eventuali incongruenze rispetto ai testi ufficiali dovuti a possibili errori di trasposizione.

Pubblicato il 14/06/2011 alle ore 09:00

Commenti

marcella in data 29/05/2015 alle ore 11:03:22 ha scritto:
MA LA DETRAZIONE E' VALIDA ANCHE SE LA RICEVUTA E' EMESSA DA UN'ASSOCIAZIONE? OVVIAMENTE UN'ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGI
Florinda in data 03/06/2015 alle ore 11:39:08 ha scritto:
Ciao Marcella, dipende dal tipo di ricevuta che ti rilascia l'associazione. Affinchè la spesa sia detraibile è necessario che venga rilasciata una fattura per prestazione sanitaria, consulenza psicologica o sedute di psicoterapia in questo caso.
Sabrina in data 17/03/2016 alle ore 18:31:34 ha scritto:
Posso scrivere sulla fattura semplicemente " prestazione sanitaria emessa da uno psicologo"? Grazie
Florinda in data 18/03/2016 alle ore 09:19:55 ha scritto:
Ciao Sabrina. Sulla fattura va specificata il tipo di prestazione erogata, es. Consulenza Psicologica. Molto meglio inserire anche la data in cui la consulenza è avvenuta. Se vuoi posso inviarti un fac simile di fattura via mail!
Antonio in data 10/08/2017 alle ore 11:10:31 ha scritto:
Buongiorno! E' possibile per un'Associazione di promozione sociale emettere una ricevuta per una consulenza psicologica? In tal caso, questa è detraibile da parte del paziente? Grazie!
roberta in data 18/08/2017 alle ore 22:34:47 ha scritto:
In merito al quesito posto purtroppo la risposta è negativa in quanto un’Associazione di promozione sociale non può fatturare le prestazioni rese da professionisti in qualità di Psicologi. Le prestazioni dovranno essere fatturate dal professionista, direttamente al cliente. Sarei in grato di una risposta esaustiva solo se leggessi i contenuti dello statuto dell'associazione stessa per la verifica delle attività che può svolgere. Cordiali saluti Roberta luparello http://www.aspicpsicologia.org/aspic/liberi-professionisti-convenzionati.html

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