No fattura? No Albo!

I professionisti che non emettono fattura, tra i quali psicologi, medici e psicoterapeuti, possono essere sospesi dall'Albo di appartenenza. Questa norma è stata introdotta dal D.L. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011 e pubblicato sulla G.U. del 16 settembre edentrerà in vigore dal 14 settembre 2012.

La sospensione dall'Albo

Il provvedimento di sospensione si aggiunge alle sanzioni tributarie già previste in caso di mancata fatturazione. È deliberato dalla Direzione dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del professionista contribuente ed è immediatamente esecutivo. Gli ordini professionali potranno solo limitarsi a pubblicare la notizia sul sito internet della categoria. Dopo aver disposto la sospensione, infatti, l’Agenzia delle Entrate comunica all’Ordine di appartenenza o al soggetto competente alla tenuta dell’Albo il nominativo dell’iscritto oggetto di sospensione, affinché ne sia data pubblicazione sul sito internet. Resta inoltre salva la potestà disciplinare degli Ordini circa le violazioni contestate all’iscritto.

Quando si viene sospesi?

La sanzione scatta immediatamente quando vengono contestate quattro o più fatture mancate nell’arco di un quinquennio. Deve trattarsi di violazioni commesse in giorni diversi. Pertanto, salvo diverse future indicazioni, può ritenersi che la mancata emissione di più fatture in uno stesso giorno possa essere considerata come una sola violazione nel computo delle quattro rilevanti ai fini della sospensione.

In particolare, alla quarta violazione dell’obbligo di emissione della fattura nell’arco di cinque anni, compiute in giorni diversi, il professionista viene subito sospeso dall’Albo per un periodo minimo di 3 giorni ad un massimo di un mese. In caso di recidiva il periodo di sospensione aumenta da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 180 giorni.

 Nel caso in cui la mancata fatturazione riguardi uno studio associato, il provvedimento di sospensione riguarderà tutti i professionisti associati.

L’esecuzione e la verifica dell’effettivo adempimento della sospensione è effettuata dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza.

Poiché le norme sanzionatorie non possono essere retroattive, la possibilità di sospensione riguarda le violazioni commesse a partire dalla data di pubblicazione del decreto.

Cosa comporta la sospensione?

La sospensione comporta l'impossibilità di esercitare la propria professione. Anche se la sanzione fosse applicata per soli tre giorni, questo potrebbe avere una pesante ripercussione sull’attività e sulla reputazione professionale del professionista. La sospensione, inoltre, produce l’immediata decadenza dagli incarichi di tipo pubblicistico. Il provvedimento, quindi, portaalla decadenza automatica da cariche e funzioni pubbliche. Al termine del periodo di sospensione, il professionista potrà ricevere nuovi incarichi, ma non potrà recuperare quelli perduti.

E' possibile difendersi?

L’immediatezza del provvedimento di sospensione non lascia scampo a dubbi e ad attenuanti e non consente il normale iter del provvedimento disciplinare presso l’Albo o l’Ordine professionale di appartenenza. In questo modo il diritto di difesa dell’iscritto diventa esercitabile solo in un momento successivo alla sospensione.

Come può essere rilevata la mancata fatturazione? 

L’omessa fatturazione dei compensi e degli onorari può essere scoperta in sede di verifica e controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria, esaminando i conti correnti del professionista o dello studio associato, ma anche grazie ad una segnalazione di uno o più clienti che, avendo corrisposto il prezzo pattuito per la prestazione, non hanno ricevuto la relativa fattura.

Da notare che, paradossalmente, chi non è iscritto all’Albo ed esercita abusivamente una professione non è colpito da questa norma.

Pubblicato il 17/01/2012 alle ore 12:15

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