A cura di Roberta Manca, referente Area Famiglia di ASPIC PSICOLOGIA
“Ogni bambino porta con sé il suo cavagnino” - un cestino con tutto il necessario - così diceva mia nonna.
Oggi questo si concretizza. Ma facciamo qualche passo indietro.
Nel dicembre del 2016 è stata promulgata la Legge n. 232, che all’art. 1 della comma 353 recita “a decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di un minore dell’importo di 800 euro. Il premio, che non corre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica […] , è corrisposto dall’INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione”.
C’è stato un pò di silenzio, come spesso accade, poi, finalmente, qualcosa si e mosso nel mare della burocrazia.
Nei giorni scorsi, infatti, l’INPS ha pubblicato le modalità da seguire per richiedere - senza limiti di reddito - il “premio alla natalità”: il beneficio di 800 euro concesso per la nascita o l’adozione di un minore.
Da domani, 4 maggio 2017, è possibile presentare la domanda agli uffici preposti.
La quota del premio, corrisposto direttamente dall’INPS, è da considerarsi per ogni singola nascita e in relazione ad ogni figlio adottato/ affidato.
La domanda dovrà essere avanzata dalla futura mamma al compimento del 7° mese di gestazione, (comunque entro un anno dalla nascita del bambino) al momento della nascita (anche se è antecedente all’inizio dell’8 mese di attesa), all’atto dell’adozione del minore disposta con sentenza definitiva (l’adozione nazionale ed internazionale sono equiparate), nel momento dell’affidamento preadottivo nazionale o internazionale.
Ove si tratti di un parte gemellare l’istanza, già presentata al compimento del 7°mese di gestazione, andrà inoltrata anche successivamente alla nascita, corredata da tutte le “nuove informazioni”.
Come, ormai accade per la quasi totalità delle domande presentate all’Istituto, anche questa istanza dovrà essere inoltrata all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
Un’altra buona notizia è che questo beneficio non concorre alla formazione del reddito complessivo.
Per tutte le informazione è possibile visitare l'area del sito dell'INPS dedicato alla Famiglia o direttamente la pagina dedicata alla Circolare n. 39 "Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore di cui all’articolo 1, comma 353 legge di Bilancio 2017, legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21-12-2016."
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa e/o sulla Gazzetta Ufficiale.
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Pubblicato il 03/05/2017 alle ore 14:38
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